LO STATUTO DELL'AES

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.
È costituita una libera Associazione ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile, regolata del presente Statuto e denominata:

Associazione Editori Sardi

Per memoria storica si premette che questa Associazione è stata costituita con atto rogito notaio Cabiddu in data 1986 in Oristano. La successiva modifica per meglio specificare i compiti e le attività dell’Associazione avvenne in Sassari, in data 19 marzo 1991 con le integrazioni all’art.3 dello Statuto con voto unanime su proposta del Consiglio Direttivo. Nel ribadire che il libro è veicolo di diffusione e di acquisizione di informazioni, idee e cultura e quindi strumento fondamentale per assicurare la promozione dello sviluppo della cultura voluto dalla Costituzione Italiana, si definisce la casa editrice il luogo imprenditoriale di produzione del bene libro che svolge l’essenziale funzione di tramite fra i soggetti dell’elaborazione intellettuale ed i lettori.

La denominazione dell’Associazione è siglabile in A.E.S. oppure in AES e nell’ambito del presente Statuto può essere semplicemente indicata come Associazione.

SEDE

2. L'Associazione Editori Sardi ha sede legale in Cagliari, Via Contivecchi n°8 e sede operativa presso il domicilio del Presidente pro-tempore. Potranno essere istituiti in Italia ed anche all’Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

SCOPO

3. L'Associazione è volontaria, senza finalità di lucro e persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e indipendenza e, quale espressione delle imprese editrici sarde, si prefigge lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo dell’editoria in Sardegna e la diffusione del prodotto editoriale. L'Associazione si propone inoltre di:

a) Riunire gli editori operanti in Sardegna, di libri, riviste cartografia e prodotti dell'editoria elettronica e le case editrici sarde che producono prevalentemente, anche se non esclusivamente, libri, riviste e prodotti dell'editoria elettronica multimediali distribuiti in libreria e/o su canali commerciali, in lingua italiana ed in lingua sarda e nelle varietà linguistiche presenti in Sardegna.

b) Rappresentare, assistere e tutelare gli interessi morali e materiali degli associati che si dedicano all'attività editoriale in ogni sede, in particolare in quelle istituzionali.

c) Promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza ed alla diffusione del libro e della cultura sarda e italiana nel mondo.

d) Favorire la crescita professionale degli editori anche mediante attività di aggiornamento e di formazione, da rivolgere anche ai dipendenti delle aziende editoriali ed ai giovani disoccupati nei settori di interesse delle imprese associate; incoraggiare lo studio e la divulgazione delle norme legislative nelle materie di interesse delle imprese associate.

; incentivare la conoscenza del settore editoriale tramite attività di studio, di ricerca e di sviluppo; svolgere ogni altra attività che sia utile per il conseguimento dello scopo sociale.

e) Organizzare la partecipazione in forma associata delle case editrici a mostre e fiere nazionali ed estere.

f) Realizzare iniziative associate e gestire servizi tecnici, amministrativi, informativi e formativi nei confronti di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e private per una loro sensibilizzazione nei confronti della editoria sarda.

g) Operare fattivamente in proprio o in collaborazione con enti, amministrazioni e privati, per promuovere sia tutte le iniziative espositive, pubblicitarie e della comunicazione al fine di contribuire a promuovere una sempre maggiore conoscenza e diffusione, sia in Sardegna che fuori Sardegna, dei libri editi dagli editori associati e da quelli sardi in genere.

h) Provvedere in proprio o attraverso affidamento di incarichi all’espletamento dei servizi connessi alla organizzazione delle attività promozionali (trasporti, allestimenti, realizzazione di cataloghi ed ogni altra attività che sia utile per la migliore attuazione dei propri obiettivi).

i) Attivare quanto necessario per ottenere tutti i sostegni finanziari pubblici e privati per l'attuazione delle iniziative ritenute di volta in volta opportune per raggiungere i fini dell'Associazione.

l) Svolgere ogni altra attività che sia utile per il conseguimento dello scopo sociale.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi, nonché costituire società delle quali conservi il controllo.

PATRIMONIO

4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei Soci, dalle somme e dagli altri beni donati all’Associazione senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dall’Assemblea e da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi, a qualsiasi titolo erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici.
L’amministrazione e l’impiego del patrimonio sono riservati al Consiglio Direttivo, che li svolgerà nel modo che riterrà più vantaggioso per l’Associazione.
È fatto divieto, durante la vita dell’Associazione, di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.
Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e all’agevolazione delle loro attività imprenditoriali.
I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né possono formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di recesso, né in caso di morte del Socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di Socio a qualsiasi titolo.
Le somme ricevute dall’Associazione non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

PROFILO DI IDENTITÀ

5. L’editore svolge con la sua attività un ruolo indispensabile per la realizzazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione Italiana qual è lo sviluppo della cultura. Alle caratteristiche proprie di qualsiasi imprenditore, che comportano l’assunzione in proprio del rischio di investimento, l’editore deve coniugare l’obbligo di assicurare la libertà di espressione e il libero accesso alla cultura da parte di tutti. L’editore nell’operare nell’Isola ne difende l’identità culturale, il patrimonio letterario e linguistico, la specificità storica e ambientale e le minoranze in essa presenti. La casa editrice è un'impresa che ha un progetto editoriale che provvede con attività continua alla pubblicazione per proprio conto ed a proprie spese di opere di ingegno in forma di libri, riviste e prodotti dell’editoria elettronica e multimediale.
La casa editrice deve sviluppare le sue capacità ideative, realizzando un catalogo strutturato, premessa di continuità e di progetto, in modo da coinvolgere, da una parte autori e collaboratori e, dall'altra, una struttura commerciale che ne permetta la distribuzione in libreria e/o su canali commerciali diversi, nel rispetto dell'utente finale.
Vengono inoltre comprese tra le case editrici anche i produttori di video cassette e prodotti informatici o multimediali, a condizione che abbiano contenuti editoriali, cioè rispondano ai requisiti di base definiti dall’Art.1 della legge 7 marzo 2001, N° 62.
Vengono anche comprese tra le case editrici, coloro che pubblicano guide, cataloghi, annuari, data base, purché le informazioni siano organizzate secondo una logica di informazione culturale e di comunicazione e siano trattate redazionalmente. Non si configura come attività editoriale il lavoro redazionale, grafico, tipografico e compositivo eseguito per conto di committenti.
Non si considerano come case editrici e, come tali non potranno far parte dell’Associazione, quelle società che intendano svolgere esclusivamente l’attività editoriale come produzione di libri pagati dagli autori.

ASSOCIATI

 

6. L’Associazione Editori Sardi è composta da:

A) Soci Ordinari: possono far parte dell'Associazione le case editrici che abbiano la sede legale e sociale in Sardegna, siano esse società di persone o di capitale, ditte individuali, o cooperative, che possiedono i seguenti requisiti:
a) l'iscrizione alla Camera di Commercio
b) almeno due anni di attività continuativa
c) un progetto editoriale
d) un catalogo strutturato

B) Soci Onorari: l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può nominare dei Soci Onorari fra studiosi e intellettuali meritevoli di particolare estimazione per l’impegno a favore dello sviluppo dell’editoria sarda.
C) Soci Affiliati: l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può affiliare Associazioni di Editori a carattere Regionale e Nazionale.
D) Soci Sostenitori: possono partecipare all'A.E.S., Associazioni, Enti e Sodalizi che svolgono attività culturali utili in qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione. Possono aderire o essere associate inoltre case editrici che non possiedono tutti i suddetti requisiti o che non esercitano più l'attività.

7. L'adesione all’Associazione presuppone l'accettazione integrale del presente Statuto: essa è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione e di quella annuale. Il nominativo della azienda associata, del suo delegato e del supplente, i loro rispettivi recapiti e la data di ammissione sono annotati nel libro dei Soci e firmati dai due interessati e dal Presidente dell'Associazione Editori Sardi.

8. L'adesione è prestata per non meno di un esercizio annuale e si rinnova tacitamente in mancanza di dimissioni, che vanno comunicate all'organo amministrativo con lettera raccomandata, spedita non meno di trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio annuale.

9. Fuori del caso di cui all'articolo precedente chi receda senza giusta causa dovrà erogare quanto eventualmente dovuto per l'esercizio in corso.

10. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con maggioranza qualificata per motivi ritenuti a suo insindacabile giudizio gravi: tali sono, a solo titolo esemplificativo, l'ingiustificato e grave ritardo nel pagamento delle quote sociali, il comportamento contrario ai doveri dell'associato, nonché tutte quelle condizioni e situazioni comunque contrarie all’interesse dell’Associazione che, non consentendo una serena convivenza associativa, possano in qualunque modo minarne la prosecuzione.

11. L'associato di cui sia proposta l'esclusione deve esserne espressamente preavvertito e, se presente, può esporre le sue ragioni prima della relativa votazione.

12. La qualità di associato è intrasmissibile.

DIRITTI E DOVERI

13. L'Associazione Editori Sardi riconosce a tutti gli associati:

a) il diritto di partecipare all'attività svolta dal sodalizio, di intervenire alle assemblee ed alle riunioni secondo le norme statutarie; di fruire delle attività di rappresentanza dell’A.E.S. e di una periodica informazione sulla vita associativa; di recedere dall’Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto.
b) tutti i soci hanno il dovere di contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita sociale, di pagare tempestivamente le quote sociali e di rispettare lo Statuto.

I Soci ordinari hanno il dovere di pagare tempestivamente le quote sociali e hanno il diritto di eleggere e di poter essere eletti alle cariche sociali.
I Soci Onorari non sono tenuti a pagare le quote sociali, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.
I Soci Sostenitori hanno il dovere di pagare tempestivamente le quote sociali; non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ORGANI

14. Sono organi dell'A.E.S:

l'Assemblea degli Associati

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Revisore dei Conti

il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA

15. L'Assemblea degli associati si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno (per approvare il rendiconto annuale, confermare o modificare la quota di ammissione e la quota sociale annuale) ed inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta all'organo amministrativo almeno un quinto degli associati, quando siano rese vacanti cariche sociali e quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

16. La convocazione avviene a cura dell'organo amministrativo a mezzo raccomandata inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della riunione, e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione. In caso di urgenza, ed eccezionalmente, è ammessa la convocazione a mezzo telegramma e/o fax da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che, in caso di assenza, potrà essere sostituito dal Vice Presidente o da persona scelta senza formalità dagli intervenuti.

18. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della maggioranza assoluta dei Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e/o rappresentati.

L’Assemblea dei Soci tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati; per le delibere inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in proprio o per delega.

Quando si vota un nominativo o si delibera su una persona la votazione deve essere inderogabilmente a scrutinio segreto, ivi compreso il caso di accettazione o meno di un nuovo Socio e dei relativi rappresentanti di cui all'art. 6.

19. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. L’Assemblea è competente inoltre:

a. sugli indirizzi generali dell'Associazione;
b. sull'elezione e sulla revoca delle cariche sociali e sull'esclusione dei Soci;
c. sulle modifiche statutarie, salva la facoltà di recesso dei dissenzienti;
d. sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;
e. sull'adesione ad altre associazioni a carattere nazionale aventi gli stessi scopi sociali;

f. su ogni punto iscritto all'ordine del giorno;
g. nel formulare raccomandazioni ad altri organi sociali;
h. nel formare comitati ristretti per l'esame di particolari aspetti dell'attività sociale.

i. sull’approvazione del Regolamento interno per l’applicazione delle norme statutarie e per assicurare il miglior funzionamento dell’Associazione.

20. L'associato sana l'irregolarità o l'inesistenza della convocazione con la sua presenza o con l'acquiescenza successiva alla conoscenza della delibera cui non è stato posto in grado di partecipare.

21. È ammessa la delega scritta ad altro associato; nessun Socio potrà in ogni caso avere più di una delega. L’Assemblea occorrendo nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

22. Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri nominati tra gli associati, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l’elezione, nomina il Presidente dell’A.E.S. e due vice Presidenti; elegge inoltre al suo interno il tesoriere dell’Associazione.
Esso assicura la continuità della vita sociale ed è dotato dei più ampi poteri nell'ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla scadenza del suo mandato, mentre dopo la scadenza suddetta e sino all'Assemblea annuale, potrà esercitare i poteri relativi alla sola ordinaria amministrazione.
Qualora venisse a mancare per una causa qualsiasi un membro del Consiglio Direttivo (dimissioni, cessazione dell'attività, esodo dall'Associazione, ecc.) la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio stesso fino alla ratifica dell’Assemblea.
In particolare il rendiconto annuale dell'esercizio, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene esposto all'Assemblea non oltre trenta giorni da detta scadenza, e quindi non oltre il successivo 28 febbraio, salvo particolari impedimenti, che dovranno essere motivati, documenta i suoi atti di gestione in modo tale da renderli conoscibili ai Soci e fornisce in Assemblea tutti i chiarimenti di cui sia fatta richiesta.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo per la determinazione della maggioranza. Le riunioni sono validamente costituite quando sono presenti almeno un terzo dei membri e comunque non meno di tre.

23. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere promossa da almeno un quinto degli associati. La revoca della carica è deliberata per gravi negligenze, per irregolarità di gestione, per trasgressione dello Statuto, con particolare riferimento all'art. 13 lettera b del presente Statuto.
L’interessato non vota, ma ha il diritto di esporre le sue ragioni in Assemblea.

24. Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte l'anno ed inoltre obbligatoriamente almeno una volta per la preparazione del rendiconto annuale. Si riunisce altresì quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano congiuntamente richiesta almeno due componenti.

IL PRESIDENTE

25. Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione in giudizio e rispetto ai terzi. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In tema di ordinaria amministrazione, nei casi di urgenza, esplica le attribuzioni del Consiglio Direttivo, al quale chiede tempestivamente la ratifica dei relativi atti. Esso può essere revocato con le stesse modalità dell'art. 23 del presente Statuto.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente designato.

REVISORE DEI CONTI

26. L’Associazione ha un Revisore Contabile ed un supplente, nominati dall’Assemblea, anche fra i Soci, ai sensi della legge n.88/96, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le funzioni di controllo ed i doveri del Revisore Contabile sono quelle previste dall’Art. 2403 del Codice Civile in quanto applicabili. Il Revisore riferisce annualmente all’Assemblea con una relazione scritta sul rendiconto consuntivo economico-finanziario.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

27. Dall’Assemblea verrà nominato, per la durata di un triennio un collegio di probiviri composto di tre membri rieleggibili. Al collegio spetta il compito di risolvere eventuali vertenze sorte fra Soci o fra questi e l’Associazione, su questioni attinenti l’attività associativa. Il loro giudizio è inappellabile e vincola sia l’Associazione che i Soci.

DURATA

28. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a data da stabilirsi: essa potrà essere sciolta anticipatamente, quando vi sia richiesta di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Soci in regola con lo Statuto.

SCIOGLIMENTO

29. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori tra i Soci, i quali dovranno adempiere gratuitamente il mandato loro conferito.

 

6. L’editore svolge con la sua attività un ruolo indispensabile per la realizzazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione Italiana qual è lo sviluppo della cultura. Alle caratteristiche proprie di qualsiasi imprenditore, che comportano l’assunzione in proprio del rischio di investimento, l’editore deve coniugare l’obbligo di assicurare la libertà di espressione e il libero accesso alla cultura da parte di tutti. La casa editrice è un’impresa che provvede con attività continuativa alla pubblicazione per proprio conto e a proprie spese di opere dell’ingegno in forma di libri, riviste e prodotti dell’editoria elettronica e multimediale. L’editore nell’operare nell’Isola ne difende l'identità culturale, il patrimonio letterario e linguistico, la specificità storica ed ambientale, le minoranze in essa presenti.


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